Sulla natura privilegiata dei crediti connessi al recupero nelle procedure concorsuali delle garanzie statali rilasciate alle PMI: Problematiche giuridiche e soluzioni giurisprudenziali.
Sempre più sovente - e lo sarà ancora di più stante le numerosi e recenti garanzie statali rilasciate alle PMI per l’emergenza Covid-19 - accade ormai nell’ambito delle procedure concorsuali che, a seguito dell’accertamento dei crediti degli istituti bancari e della loro ammissione in chirografo nello stato passivo, gli Enti che gestiscono fondi pubblici di garanzia provvedano a surrogarsi nel credito della stessa banca a seguito dell’escussione della garanzia statale in precedenza rilasciata, richiedendone però l’ammissione nel grado privilegiato.
Deve al riguardo considerarsi che l’art. 8-bis della Legge n. 33/2015, che è rubricato specificatamente “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”, testualmente recita che: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
La suddetta normativa di rango primario sostiene, quindi, la natura privilegiata del credito del Fondo di garanzia ex Legge n. 662/1996, già comunque prevista in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 123/1998, come di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
La Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto, infatti, in maniera ormai costante, la natura privilegiata dei crediti statali da recupero di agevolazioni in applicazione dell’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998 e dell’art. 8 bis D.L. n. 3/2015, soprattutto nelcaso in cui questi derivino da interventi concessi sotto forma di garanzia (si vedano sull’argomento ex multiis Cass. n. 6508/2020; Cass. n. 8882/2020, Cass. n. 23137/2020, Cass. n. 27159/2020, Cass. n. 30621/2019, Cass. n. 14915/2019, Cass. n. 2664/2019).
Le ultime pronunce di legittimità – valorizzando l’unitarietà della disciplina delle garanzie statali al fine di tutelare le finanze pubbliche dal mancato recupero delle risorse destinate al sostegno delle attività produttive – riconoscono tutte natura privilegiata ai crediti esigibili in conseguenza della revoca di finanziamenti pubblici, a prescindere dalla forma in cui questi siano stati concessi.
La Cassazione ha avuto modo, infatti, di precisare che la suddetta disposizione normativa “non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa. Si tratta, semplicemente, di una disposizione ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente” (cfr. ex multis Cass. n.14915/2019 e Cass. n.30621/2019); nonché la legittimità del recupero esattoriale, anche sancendo l’efficacia del privilegio eventualmente acquisito dopo l’ammissione alla procedura concorsuale.
Nei precedenti in esame, è stato, infatti, disatteso da parte dei giudici di legittimità anche l’argomento secondo cui dall’applicazione dell’art. 168, comma 3, L.F. deriva l’inefficacia delle cause di prelazione acquisite dopo la presentazione del ricorso - e, dunque, anche del privilegio in esame allorquando la dichiarazione di surroga intervenga dopo la presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato - osservando che “la peculiare natura del credito, proveniente da fondi pubblici, impone di considerare il procedimento di irrogazione del contributo come il vero presupposto abilitante al sorgere del privilegio” (cfr. Cass. 2664/2019 - in termini Cass. 17101/2019).
I principi sopra esposti comportano all’evidenza problematiche pratiche nell’ambito delle procedure concorsuali, date dalla necessità di dover procedere alla variazione dello stato passivo esecutivo con conseguente riconoscimento della natura privilegiata della quota parte del credito dell’istituto di credito originariamente ammesso in chirografo.
Ciò in quanto l’operatività del Fondo Pubblico di Garanzia, in base alla normativa che ne regolamenta l’intero meccanismo di funzionamento, prevede che sia la stessa banca finanziatrice a presentare insinuazione al passivo/dichiarazione di credito, dando atto che il credito è coperto da garanzia pubblica e che, successivamente, a seguito della liquidazione della perdita, il Fondo provvederà a surrogarsi per la parte di credito erogata alla banca, informando gli Organi della Procedura concorsuale che la riscossione del credito pubblico assistito da privilegio generale verrà affidata all'Agente della riscossione, ai sensi della normativa sopra citata.
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